Dlgs 81 08

Il Dlgs 81/08 per la prevenzione incendi

L’articolo 46 del Decreto Legislativo 81/08, “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza”, definisce cosa si intende per prevenzione incendi e fornisce indicazioni sulle misure da adottare in caso di pericolo.

La prevenzione incendi, secondo il Dlgs 81/08, è una funzione di interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana. Nei luoghi di lavoro devono essere applicate misure per la prevenzione incendi, a tutela della sicurezza dei lavoratori. Le misure di prevenzione vengono attuate per evitare che si verifichi un incendio e per limitare al minimo i danni nel caso in cui invece si verifichi.

Tra le misure rientrano anche il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e la formazione del personale addetto alla prevenzione incendi. In riferimento alla formazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare la figura incaricata ad occuparsi della prevenzione incendi (articolo 18) e di garantire che questa venga formata attraverso uno specifico corso di formazione (articolo 37).

L’articolo 43 è invece dedicato alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro deve organizzare i rapporti con il servizio pubblico di primo soccorso e di lotta antincendio e garantisce che ci siano estintori idonei al livello di rischio incendio presente nel luogo di lavoro. L’obbligo è applicato a tutti i tipi di impianti, quindi fissi, manuali o automatici.

L’articolo 50, infine, stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato quando il datore di lavoro designa l’addetto alla prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro.

DM 10 marzo 98 su criteri generali di sicurezza antincendio

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, relativo a “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e fornisce indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione antincendio.

All’articolo 2, “valutazione dei rischi di incendio”, è classificato il livello di rischio incendio in un ambiente di lavoro in elevato, medio e basso. Dopo aver effettuato la valutazione del rischio incendio, il datore di lavoro (articolo 3) si attiva per ridurre le probabilità che si verifichi un incendio, realizzare le uscite di emergenza, la segnaletica di sicurezza e per fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione incendi. Inoltre, si preoccupa di (articolo 4) verificare la correttezza degli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti e le attrezzature di protezione antincendio.

In caso di incendio (articolo 5), il datore di lavoro adotta le misure necessarie previste dal piano di emergenza precedentemente redatto (piano non obbligatorio nelle aziende con meno di 10 dipendenti). È compito sempre del datore di lavoro indicare (articolo 6) gli addetti al servizio antincendio che avranno il compito di attuare le misure di prevenzione incendi, effettuare la lotta antincendio e gestire le emergenze. I lavoratori scelti dal datore di lavoro dovranno seguire specifici corsi di formazione e conseguire un attestato di idoneità tecnica (solo in luoghi di lavoro che lo richiedono). La formazione è assicurata dal datore di lavoro (articolo 7).

Gli allegati del DM 10 marzo 1998 contengono specifiche indicazioni su:

  • linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
  • misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
  • misure relative alle vie d’uscita in caso di incendio;
  • misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio;
  • attrezzature e impianti di estinzione degli incendi;
  • controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;
  • informazione e formazione antincendio;
  • pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio;
  • contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi;
  • luoghi di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale nelle attrezzature antincendio

Il personale addetto alle emergenze o chi si trova a dover lavorare in situazioni di rischio incendio è tenuto a ricevere adeguati dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere l’individuo da traumi dovuti a cadute, dall’esposizione al calore e dall’esposizione ai vapori.

Tra questi rientrano:

  • elmetti per la protezione del capo, con visiera per proteggere il viso dalle fiamme e dal calore;
  • guanti isolanti e antiustione per la protezione delle mani;
  • maschera antigas per la protezione delle vie respiratorie;
  • indumenti in materiale ignifugo per la protezione del corpo.

I dispositivi di protezione individuale si suddividono in tre categorie, in base alla tipo di rischio:

  • prima categoria per rischio lieve;
  • seconda categoria per rischio significativo (per occhi, mani, braccia e viso);
  • terza categoria per rischio legato alle vie respiratorie.

Ogni dispositivo deve riportare il marchio CE e deve essere adeguato alle condizioni del luogo di lavoro, al rischio da prevenire e alla tutela della salute del lavoratore. È compito del datore di lavoro provvedere a sostituire con una certa frequenza i dispositivi, per evitare di mettere a rischio la salute del lavoratore ed è proprio per questo che alcuni dispositivi riportano una data di scadenza. Sempre compito del datore di lavoro garantire che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione antincendio sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La segnaletica di sicurezza: forme, colori e messaggi

La segnaletica di sicurezza è, come dice il termine stesso, la segnaletica utile in caso di pericolo a condurre le persone in ambienti sicuri. I cartelli della segnaletica di sicurezza hanno forme, colori e messaggi differenti. In particolare, i segnali di:

  • divieto hanno una forma rotonda e sono di colore rosso. Il messaggio è “vietato fare qualcosa”;
  • avvertimento hanno una forma triangolare e sono di colore giallo. Il messaggio è “avvertire della presenza di qualcosa”;
  • prescrizione hanno una forma rotonda e sono di colore azzurro. Il messaggio è “prescrivere l’utilizzo di particolari dispositivi di sicurezza”;
  • salvataggio hanno forma rettangolare o quadrata e sono di colore verde. Forniscono informazioni di “salvataggio” (come ad es. un’uscita di emergenza);
  • soccorso hanno forma rettangolare e quadrata e sono di colore verde. Forniscono informazioni di “soccorso” (dove trovare ad es. una barella);
  • antincendio hanno forma rettangolare o quadrata e sono di colore rosso. Danno informazioni su dove trovare le attrezzature antincendio;
  • ostacoli sono di colore rosso/bianco o giallo/nero. Evidenziano ostacoli.

In luoghi di lavoro molto grandi, dove potrebbero esserci anche persone di passaggio (come ad es. gli ospedali), alla segnaletica di sicurezza già indicata va aggiunta una segnaletica che indichi le scale protette e il percorso più breve per la via di esodo.

Oltre ad occuparsi della formazione dei lavoratori e del loro aggiornamento, il datore di lavoro ha l’obbligo dotare ogni ambiente di lavoro di apposita segnaletica di sicurezza e di provvedere alla sua manutenzione periodicamente.

I sistemi antincendio nelle attrezzature antincendio

In aziende di grandi dimensioni, in cui il livello di rischio è generalmente elevato, le attrezzature per la prevenzione incendi devono comprendere sistemi antincendio che garantiscano una protezione adeguata a tutte le persone coinvolte. Si rende opportuno che i lavoratori ricevano un’adeguata informazione e formazione antincendio per capire in che modo utilizzare al meglio le attrezzature. I sistemi antincendio comprendono:

  • impianti per lo spegnimento automatico o manuale;
  • dispositivi di rilevazione e allarme incendi;
  • sistemi di evacuazione fumi.

Gli impianti per lo spegnimento automatico o manuale sono gli strumenti che si attivano automaticamente (o manualmente) nel momento in cui viene rilevato un incendio. Sono differenti a seconda del tipo di estinguente utilizzato per spegnere l’incendio. Gli estinguenti possono essere ad acqua, schiuma, polvere chimica o anidride carbonica.

I dispositivi di rilevazione e di allarme incendi sono strumenti in grado di rivelare e segnalare un principio di incendio e hanno l’obiettivo di mettere in allerta, in tempo utile, le persone coinvolte. I dispositivi comprendono i rivelatori d’incendio, la centralina di controllo e segnalazione, la sorgente di alimentazione elettrica, segnalazione acustica o ottica e i pulsanti per l’attivazione manuale del sistema di allarme. Dispositivi di questo tipo diventano essenziali se installati in ambienti normalmente poco frequentati (come magazzini o depositi) o alberghi e grandi magazzini.

I sistemi di evacuazione fumi sono sistemi automatici o manuali che consentono la fuoriuscita di fumi o gas prodotti dall’incendio. Questi strumenti hanno l’obiettivo di agevolare le vie di esodo e quindi l’uscita delle persone, agevolare l’intervento del pronto soccorso e evitare la propagazione dell’incendio.

La presenza di estintori è obbligatoria. Il numero e la disposizione varia a seconda delle dimensioni dell’azienda e del livello di rischio. Nel caso di ambienti di lavoro disposti su più piani, dovrà essere previsto un estintore su ogni piano. La distanza che una persona dovrà percorrere per poter utilizzare un estintore non dovrà essere superiore ai 30 metri. Gli estintori possono essere, infine, carrellati o portatili e la scelta dipende dal livello di rischio incendio e dal personale addetto all’uso.

Le vie di esodo per la sicurezza antincendio

Nell’andare a definire le vie di esodo in un ambiente di lavoro è importante tenere conto di diversi fattori. Le vie di uscita devono essere, innanzitutto, posizionate in luoghi sicuri e facilmente raggiungibili da tutti i dipendenti. Il percorso deve essere protetto da tutti gli effetti causati da un incendio e l’uscita deve portare direttamente verso un luogo sicuro, una scala esterna o comunque un ambiente che non è stato interessato dall’incendio. Da considerare anche il numero di lavoratori presenti nel luogo di lavoro, in modo da calcolare un adeguato numero di vie di esodo.

Le vie di esodo devono essere presenti in tutti gli ambienti di lavoro di grandi dimensioni e in cui il livello di rischio incendio è elevato. La loro presenza è quindi da escludersi in aziende medio/piccole o in luoghi di lavoro in cui il livello di rischio è medio o basso. Ogni via di fuga deve essere indipendente dall’altra e deve consentire alle persone di raggiungerla in maniera rapida e ordinata. La lunghezza del percorso di una via di fuga varia a seconda dell’entità di rischio:

  • 15/30 metri con tempo massimo di evacuazione pari a 1 minuto in aziende considerate a rischio elevato;
  • 30/45 metri con tempo massimo di evacuazione pari a 3 minuti in aziende a rischio medio;
  • 45/60 metri con tempo massimo di evacuazione pari a 5 minuti in aziende a rischio basso.

La disponibilità delle vie di esodo deve essere garantita in ogni momento e ogni porta deve poter essere aperta facilmente e da tutti.

Per quanto riguarda le uscite di piano, ossia le uscite che portano direttamente in un luogo sicuro, queste possono essere di un numero variabile (anche una nel caso in cui ci siano meno di 50 persone e non sussistano pericoli di esplosione). Nel caso in cui sia necessario avere più di un’uscita di piano, il numero sarà proporzionato al numero di persone presenti nel luogo di lavoro e dalla lunghezza dei percorsi.

Le regole di disposizione previste per le vie di esodo sono valide anche per le scale di sicurezza. Può essere presente anche una sola scala negli edifici che sono classificati a rischio basso e rischio medio, mentre devono essere in un numero superiore (e collegato al numero delle persone presenti) nel caso in cui il livello di rischio incendio sia elevato.

Per le porte installate lungo le vie di uscita bisogna garantire che queste si aprano nel verso dell’esodo. L’obbligo è previsto nel caso in cui ci sia un numero di persone superiori a 50, la porta è situata ai piedi di una scala o interessi una zona a rischio incendio elevato. Ciascuna porta resistente al fuoco deve prevedere un dispositivo di auto chiusura. Le porte dovranno aprirsi quando si attiva un rilevatore di fumo o un sistema di allarme incendio, quando viene a mancare il sistema di alimentazione o in seguito ad un comando manuale.

Lungo le vie di esodo, infine, è fatto divieto di installare attrezzature che possano creare incendi. È importante che le persone addette alla prevenzione incendi ricevano un’adeguata formazione per la lotta antincendio.

Quali sono i rischi alle persone quando si sviluppa un incendio

Quando si verifica un incendio si sprigionano nell’ambiente elementi che risultano essere molto pericolosi per l’uomo. I rischi alle persone in caso di incendio sono dunque legati ai prodotti che derivano dalla combustione.

Le fiamme, e il calore così sprigionato, rappresentano una fonte di energia che determina l’innalzamento della temperatura nell’ambiente circostante. Il pericolo per l’uomo è determinato sia dal contatto della pelle con le fiamme sia dall’esposizione al calore che può provocare arresto della respirazione e ipertermia. L’arresto respiratorio è una delle conseguenze più diffuse quando si verifica un incendio, dovuto sostanzialmente alla mancanza di ossigeno nelle zone interessate dalle fiamme.

I gas di combustione che si formano in seguito ad un incendio sono l’anidride carbonica, l’ossido di carbonio, l’acido cianidrico, l’acido cloridrico e il fosgene. L’anidride carbonica e l’ossido di carbonio si sprigionano in grandi quantità e sono molto tossici. Anche l’acido cianidrico è altamente tossico, ma riconoscibile attraverso l’odore, così come l’acido cloridrico che ha un odore pungente e può produrre irritazioni sulla pelle e bruciore agli occhi.

Oltre a ciò, da non sottovalutare anche il fatto che in caso di incendio, la visibilità è molto ridotta. Il fumo e le alte temperature possono provocare danni alla vista e far perdere quindi l’orientamento alle persone, che potrebbero così trovare difficoltà nel raggiungere luoghi sicuri (anche in ambienti conosciuti).

Quali sono le cause di propagazione incendi

Determinare le origini di un incendio è sempre abbastanza complicato, a tal punto che capita che dei danni causati proprio da un incendio non trovino una spiegazione. Abbastanza complicato è anche ridurre ad un semplice elenco le principali cause. Di seguito vengono indicate quelle considerate come le più diffuse e probabili:

  • errore umano;
  • malfunzionamento di macchinari e impianti;
  • azione dolosa;
  • cause di origine elettrica;
  • cause di origine termica.

L’errore umano

Gli incendi causati dall’errore umano spesso dipendono da una scorretta manipolazione di sostanze infiammabili o dalla cattiva conservazione delle stesse. Altri errori umani possono riguardare l’inosservanza del divieto di fumare o nel mancato utilizzo del posacenere, nell’utilizzo improprio di stufe e fornelli elettrici o di apparecchi e alimentatori elettrici in condizioni non ottimali. Altro ancora può dipendere dalla mancata rimozione di materiale combustibile, lasciato nel luogo di lavoro come la carta, la plastica, ecc.

Per evitare lo sviluppo di un incendio, sarebbe quindi opportuno rispettare il divieto di fumo e ogni altro divieto legato alla prevenzione incendi; non abbandonare materiali infiammabili o combustibili; fornire un’idonea informazione e formazione sul rischio di incendio a tutti i lavoratori.

Il malfunzionamento di macchinari e impianti

Macchinari e impianti possono provocare incendi, di solito anche molto consistenti, se non funzionano correttamente. Il malfunzionamento generalmente consiste in una perdita, di gas, liquidi o sostanze infiammabili; nell’inosservanza delle istruzioni d’uso; nell’abbandono vicino ai macchinari di sostanze o materiali infiammabili; nella carenza di manutenzione e nel mancato funzionamento di sistemi di sicurezza.

È possibile prevenire un incendio causato dal malfunzionamento di una macchina effettuando un’accurata manutenzione di ogni componente della macchina; controllando costantemente ogni parte della macchina; osservando le istruzioni d’uso e verificando che il sistema di sicurezza e di allarme funzioni correttamente.

L’azione dolosa

L’incendio doloso è causato intenzionalmente da uno o più soggetti. Generalmente si sviluppa su grandi zone o aree all’aperto che sono facilmente raggiungibili e più infiammabili.

Per evitare che malintenzionati agiscano indisturbati, è opportuno identificare sempre tutte le persone che accedono alle aree di lavoro; munire i luoghi di recinzioni e non consentire l’accesso a persone estranee.

Le cause di origine elettrica

Gli incendi che hanno origine elettrica sono considerati i più numerosi. Le cause sono da rintracciare generalmente nel surriscaldamento di alimentatori elettrici. Problemi possono derivare anche da un corto circuito, da uno scorretto uso di prese e spine, da scariche elettrostatiche o atmosferiche o da apparecchiature utilizzate quando invece dovrebbero restare spente.

Gli incendi di origine elettrica possono essere evitati effettuando una manutenzione periodica dell’impianto elettrico e di tutti i componenti elettrici di macchine e impianti. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare solo cavi di alimentazione in ottimo stato.

Le cause di origine termica

Gli incendi causati da origine termica possono dipendere da surriscaldamento di macchine e impianti, anomalie nella manutenzione e lubrificazione e ostruzione nei sistemi di ventilazione.

Per evitare che si sviluppi un incendio per cause di origine termica è necessario effettuare un’adeguata manutenzione di tutti i componenti che potrebbero dare attrito e verificare costantemente il corretto funzionamento dei dispositivi di raffreddamento e di sicurezza collegati.

Rischio incendio in grandi aziende e istituti pubblici

In aziende di grandi dimensioni, come le multinazionali, o in istituti pubblici, come ospedali o scuole, il numero di persone che potrebbero essere coinvolte in un incendio è elevato, così come è elevato anche il livello di rischio. Grandi edifici richiedono misure di intervento complesse. Queste comprendono:

  • uscite di sicurezza adeguate al numero di persone;
  • estintori in un numero sufficiente a garantire lo spegnimento dell’incendio;
  • sistemi di allarme

Per quanto riguarda il sistema di allarme, questo deve essere necessariamente di tipo elettrico. Il suono emesso dal sistema deve essere udibile in ogni luogo di lavoro. In ambienti dove il solo segnale sonoro non è sufficiente, vengono installate anche segnalazioni ottiche (mai da utilizzare come unico sistema di allarme).

Il sistema di allarme, inoltre, non può essere di tipo manuale perché richiederebbe troppo tempo azionarlo, ma di tipo automatico. Il sistema di rilevazione automatico di incendio è importante soprattutto in ambienti normalmente non molto frequentati e che rischierebbero di essere sommersi dall’incendio prima di poter attivare il piano di evacuazione.

Le uscite di sicurezza devono essere molteplici e devono essere adeguate al numero di persone all’interno dell’edificio. Nel momento in cui il sistema di allarme si attiva, deve prendere immediatamente il via l’evacuazione totale. Solitamente l’evacuazione avviene in un’unica fase, ma ci possono essere anche casi in cui questa avviene in due fasi o in fasi successive. Le vie di fuga devono essere segnalate (preferibilmente attraverso segnali luminosi) e facilmente raggiungibili.

Nel caso in cui ci sia la presenza di pubblico, come negli ospedali o nelle scuole, oltre al segnale sonoro è previsto anche un messaggio preregistrato che indichi la presenza di un incendio e l’evacuazione immediata.

Il sistema di allarme, gli estintori, il corretto funzionamento delle vie di uscita devono essere controllati periodicamente. I dipendenti dovrebbero ricevere adeguata informazione in merito ai rischi a cui vanno incontro e dovrebbero essere in grado di riconoscere facilmente le vie di fuga.

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare e assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio. L’obbligo è previsto all’interno del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che definisce i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Inoltre, anche il Decreto Legislativo 81/08, “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza” stabilisce che in azienda sia presente un addetto alla prevenzione incendi e che gli venga garantita un’adeguata formazione.

Nomina

Secondo l’articolo 6 del DM 10 marzo 98, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi d’incendio e stabilito il piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati a svolgere la funzione di addetto antincendio. L’addetto antincendio riceve la giusta formazione (articolo 7) e ha l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica in luoghi di lavoro prestabiliti, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aeroporti, grandi alberghi, ospedali, scuole e uffici con oltre 500 dipendenti.

Anche l’articolo 18 del Dlgs 81/08 definisce il medesimo obbligo, stabilendo appunto che sia il datore di lavoro a dover designare tra gli altri, anche i lavoratori che si occuperanno di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, mentre all’articolo 37 si fa riferimento all’obbligo di formazione per i lavoratori e loro rappresentanti.

Mansioni

L’addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio deve effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro, tra l’altro:

  • controllando che le porti resistenti al fuoco siano chiuse;
  • controllando che tutti i rifiuti combustibili siano stati rimossi;
  • controllando che tutti i materiali potenzialmente infiammabili siano disposti in luoghi sicuri.

L’addetto deve venire a conoscenza di ogni situazione di potenziale pericolo. Ha l’obbligo, inoltre, di seguire le esercitazioni effettuate nei luoghi di lavoro e di riferire al datore di lavoro eventuali problemi riscontrati.

Formazione

La formazione dell’addetto antincendio varia a seconda il livello di rischio di incendio presente in azienda:

  • corso di 4 ore per addetti antincendio di aziende a rischio di incendio basso;
  • corso di 8 ore per addetti antincendio di aziende a rischio di incendio medio;
  • corso di 16 ore per addetti antincendio in aziende a rischio incendio elevato.

Rischio di incendio nelle piccole e medie imprese

In luoghi di lavoro di piccole o medie dimensioni, generalmente il rischio di incendio è basso o raramente medio. Le cause possono essere di origine dolosa, dovuto a sostanze o tecnologie infiammabili o errore umano. In aziende di tali dimensioni, in cui le persone solitamente lavorano tutte nello stesso ambiente o in spazi comunque ridotti, le misure di prevenzione comprendono:

    • un’uscita di sicurezza;
    • uno o due estintori;
    • la segnalazione della via di fuga.
    • il numero di emergenza.

È buona norma formare tutti i lavoratori sull’utilizzo dell’estintore e sulla modalità di evacuazione attraverso l’uscita di sicurezza. Il numero di emergenza deve essere facilmente raggiungibile e conosciuto da tutti.

Non è necessario dunque installare un sistema di allarme, herpes home remedies in quanto sarà sufficiente dare l’allarme utilizzando la voce. In alcuni casi possono essere impiegati anche strumenti sonori da azionare manualmente. Il percorso per poter raggiungere questi strumenti non deve superare i 30 metri. Gli strumenti devono essere chiaramente indicati e posizionati vicino alle vie di uscita. Strumenti elettrici a comando manuale sono invece più rari e devono essere raggiunti sempre attraverso un percorso che non superi clashroyaleboom i 30 metri.

La classificazione del livello di rischio incendio

Secondo l’articolo 2 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, riguardante “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro sulla base di tre criteri:

  • livello di rischio basso;
  • livello di rischio medio;
  • livello di rischio elevato.

Livello di rischio basso

Per luoghi di lavoro a rischio incendio basso si intendono luoghi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e l’ambiente circostante non presenta possibilità di sviluppo di incendio. La probabilità che si sviluppi un incendio è quindi limitata.

Livello di rischio medio

Si intendono luoghi di lavoro a rischio incendio medio quei luoghi dove sono presenti sostanze infiammabili e dove l’ambiente circostante presenta possibilità di sviluppo di incendi. La probabilità è comunque limitata. Un esempio di luoghi di lavoro a rischio medio sono i cantieri temporanei e mobili dove si fa uso di fiamme libere.

Livello di rischio elevato

I luoghi di lavoro a rischio incendio elevato sono luoghi in cui la possibilità che si sviluppi un incendio è molto elevata. In questo caso, più di altri, è opportuno che il lavoratore riceva la giusta formazione antincendio. Comprendono aree in cui ci sono sostanze altamente infiammabili, dove si manipolano sostanze chimiche che potrebbero emanare gas o vapori infiammabili, dove si manipolano sostanze esplosive o altamente infiammabili o edifici che sono costruiti completamente in legno.

Luoghi di lavoro molto grandi possono essere classificati a rischio elevato anche se è presenta una sola zona che presenta questo rischio. Il livello può essere ridotto se ci sono vie di esodo protette contro l’incendio o se il processo di lavoro è svolto in maniera accurata. Sono da considerarsi a rischio elevato anche luoghi di lavoro in cui non ci sono adeguate vie di fuga o sono presenti persone con disabilità che avrebbero difficoltà ad evadere in maniera rapida.