L’articolo 46 del Decreto Legislativo 81/08, “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza”, definisce cosa si intende per prevenzione incendi e fornisce indicazioni sulle misure da adottare in caso di pericolo.

La prevenzione incendi, secondo il Dlgs 81/08, è una funzione di interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana. Nei luoghi di lavoro devono essere applicate misure per la prevenzione incendi, a tutela della sicurezza dei lavoratori. Le misure di prevenzione vengono attuate per evitare che si verifichi un incendio e per limitare al minimo i danni nel caso in cui invece si verifichi.

Tra le misure rientrano anche il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e la formazione del personale addetto alla prevenzione incendi. In riferimento alla formazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare la figura incaricata ad occuparsi della prevenzione incendi (articolo 18) e di garantire che questa venga formata attraverso uno specifico corso di formazione (articolo 37).

L’articolo 43 è invece dedicato alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro deve organizzare i rapporti con il servizio pubblico di primo soccorso e di lotta antincendio e garantisce che ci siano estintori idonei al livello di rischio incendio presente nel luogo di lavoro. L’obbligo è applicato a tutti i tipi di impianti, quindi fissi, manuali o automatici.

L’articolo 50, infine, stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato quando il datore di lavoro designa l’addetto alla prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro.