I lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare e assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio. L’obbligo è previsto all’interno del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che definisce i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Inoltre, anche il Decreto Legislativo 81/08, “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza” stabilisce che in azienda sia presente un addetto alla prevenzione incendi e che gli venga garantita un’adeguata formazione.

Nomina

Secondo l’articolo 6 del DM 10 marzo 98, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi d’incendio e stabilito il piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati a svolgere la funzione di addetto antincendio. L’addetto antincendio riceve la giusta formazione (articolo 7) e ha l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica in luoghi di lavoro prestabiliti, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aeroporti, grandi alberghi, ospedali, scuole e uffici con oltre 500 dipendenti.

Anche l’articolo 18 del Dlgs 81/08 definisce il medesimo obbligo, stabilendo appunto che sia il datore di lavoro a dover designare tra gli altri, anche i lavoratori che si occuperanno di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, mentre all’articolo 37 si fa riferimento all’obbligo di formazione per i lavoratori e loro rappresentanti.

Mansioni

L’addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio deve effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro, tra l’altro:

  • controllando che le porti resistenti al fuoco siano chiuse;
  • controllando che tutti i rifiuti combustibili siano stati rimossi;
  • controllando che tutti i materiali potenzialmente infiammabili siano disposti in luoghi sicuri.

L’addetto deve venire a conoscenza di ogni situazione di potenziale pericolo. Ha l’obbligo, inoltre, di seguire le esercitazioni effettuate nei luoghi di lavoro e di riferire al datore di lavoro eventuali problemi riscontrati.

Formazione

La formazione dell’addetto antincendio varia a seconda il livello di rischio di incendio presente in azienda:

  • corso di 4 ore per addetti antincendio di aziende a rischio di incendio basso;
  • corso di 8 ore per addetti antincendio di aziende a rischio di incendio medio;
  • corso di 16 ore per addetti antincendio in aziende a rischio incendio elevato.
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