Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, relativo a “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e fornisce indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione antincendio.

All’articolo 2, “valutazione dei rischi di incendio”, è classificato il livello di rischio incendio in un ambiente di lavoro in elevato, medio e basso. Dopo aver effettuato la valutazione del rischio incendio, il datore di lavoro (articolo 3) si attiva per ridurre le probabilità che si verifichi un incendio, realizzare le uscite di emergenza, la segnaletica di sicurezza e per fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione incendi. Inoltre, si preoccupa di (articolo 4) verificare la correttezza degli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti e le attrezzature di protezione antincendio.

In caso di incendio (articolo 5), il datore di lavoro adotta le misure necessarie previste dal piano di emergenza precedentemente redatto (piano non obbligatorio nelle aziende con meno di 10 dipendenti). È compito sempre del datore di lavoro indicare (articolo 6) gli addetti al servizio antincendio che avranno il compito di attuare le misure di prevenzione incendi, effettuare la lotta antincendio e gestire le emergenze. I lavoratori scelti dal datore di lavoro dovranno seguire specifici corsi di formazione e conseguire un attestato di idoneità tecnica (solo in luoghi di lavoro che lo richiedono). La formazione è assicurata dal datore di lavoro (articolo 7).

Gli allegati del DM 10 marzo 1998 contengono specifiche indicazioni su:

  • linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
  • misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
  • misure relative alle vie d’uscita in caso di incendio;
  • misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio;
  • attrezzature e impianti di estinzione degli incendi;
  • controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;
  • informazione e formazione antincendio;
  • pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio;
  • contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi;
  • luoghi di lavoro.