Il personale addetto alle emergenze o chi si trova a dover lavorare in situazioni di rischio incendio è tenuto a ricevere adeguati dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere l’individuo da traumi dovuti a cadute, dall’esposizione al calore e dall’esposizione ai vapori.

Tra questi rientrano:

  • elmetti per la protezione del capo, con visiera per proteggere il viso dalle fiamme e dal calore;
  • guanti isolanti e antiustione per la protezione delle mani;
  • maschera antigas per la protezione delle vie respiratorie;
  • indumenti in materiale ignifugo per la protezione del corpo.

I dispositivi di protezione individuale si suddividono in tre categorie, in base alla tipo di rischio:

  • prima categoria per rischio lieve;
  • seconda categoria per rischio significativo (per occhi, mani, braccia e viso);
  • terza categoria per rischio legato alle vie respiratorie.

Ogni dispositivo deve riportare il marchio CE e deve essere adeguato alle condizioni del luogo di lavoro, al rischio da prevenire e alla tutela della salute del lavoratore. È compito del datore di lavoro provvedere a sostituire con una certa frequenza i dispositivi, per evitare di mettere a rischio la salute del lavoratore ed è proprio per questo che alcuni dispositivi riportano una data di scadenza. Sempre compito del datore di lavoro garantire che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione antincendio sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.